Sez. 1, Sentenza n. 2682 del 03/05/1984 (Rv. 434716 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - RAPPORTI TRA CONIUGI - PATRIMONIALI - RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - ACCORDO, RIVOLTO A REGOLAMENTARE, IN PREVISIONE DI FUTURO DIVORZIO, I RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI, STIPULATO FRA CITTADINI STRANIERI, SPOSATI ALL'ESTERO E RESIDENTI IN ITALIA - OPERATIVITÀ IN ITALIA - CONDIZIONI.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - RAPPORTI TRA CONIUGI - PATRIMONIALI - RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - ACCORDO, RIVOLTO A REGOLAMENTARE, IN PREVISIONE DI FUTURO DIVORZIO, I RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI, STIPULATO FRA CITTADINI STRANIERI, SPOSATI ALL'ESTERO E RESIDENTI IN ITALIA - OPERATIVITÀ IN ITALIA - CONDIZIONI.*
L'accordo, rivolto a regolamentare, in previsione di futuro divorzio, i rapporti patrimoniali fra coniugi, che sia stato stipulato fra cittadini stranieri (nella specie, statunitensi) sposati all'estero e residenti in Italia, e che risulti valido secondo la legge nazionale dei medesimi (applicabile ai sensi degli artt. 19 e 20 delle Disposizioni sulla legge in generale), è operante in Italia, senza necessità di omologazione o recepimento delle sue clausole in un provvedimento giurisdizionale, tenuto conto che l'ordine pubblico, posto dall'art. 31 delle citate Disposizioni come limite all'efficacia delle convenzioni fra stranieri, riguarda l'ordine pubblico cosiddetto internazionale, e che in tale nozione non può essere incluso il principio dell'ordinamento italiano, circa l'Invalidità di un accordo di tipo preventivo fra i coniugi sui rapporti patrimoniali successivi al divorzio, il quale attiene all'ordine pubblico interno e trova conseguente applicazione solo per il matrimonio celebrato secondo l'ordinamento italiano e fra cittadini italiani. (V 5924/81, mass n 416692; (V 3777/81, mass n 414413; (V 189/81, mass n 410590; (V 4223/80, mass n 408094).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 19 CORTE COST., Preleggi art. 20 CORTE COST., Preleggi art. 31, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)