Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010 (Rv. 615417 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Accertamento dell'obbligo del terzo - Oggetto del giudizio - Limiti - Pagamenti effettuati dal terzo al debitore dopo il pignoramento - Opponibilità ai creditori procedenti - Contestazione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, ove si intenda contestare non la dichiarazione resa dal terzo, ma il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, in sede di assegnazione, abbia ritenuto opponibili ai creditori procedenti i pagamenti effettuati dal terzo al debitore esecutato dopo il pignoramento, lo strumento da utilizzare è l'opposizione agli atti esecutivi, e non il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)