Sez. 3, Sentenza n. 7280 del 06/08/1997 (Rv. 506502 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Istanza di assegnazione di un credito nei confronti di un comune - Dichiarazione negativa della banca, terzo dichiarante - Di inattuabilità dell'esecuzione forzata stante la condizione di dissesto del comune (art. 21 D.L. n. 8 del 1993) - Rigetto dell'istanza di assegnazione da parte del pretore - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Ricorso per Cassazione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
L'ordinanza con la quale il pretore rigetti l'istanza di assegnazione di un credito per impossibilità di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di un Comune, attesone lo stato di dissesto (art. 21 D.L. n. 8 del 1993), così come rappresentato dall'istituto di credito gestore del servizio di tesoreria dell'ente pubblico, chiamato ad intervenire nella procedura nella sua qualità di terzo per rendere la rituale dichiarazione, che non abbia confermato l'esistenza del deposito di somme di danaro pretese dal creditore procedente (nel qual caso nessun potere di ufficio è riconosciuto al pretore ai fini dell'accertamento del debito del terzo, spettando al creditore procedente l'onere di chiedere, secondo le forme di cui all'art. 486 cod. proc. civ., che a tale accertamento si proceda), si configura come atto del processo esecutivo, contro il quale va proposta l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e non anche il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legge 18/01/1993 num. 9 art. 21 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)