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Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 27/01/2009 (Rv. 606614 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Accertamento dell'obbligo del terzo - Giudizio di cognizione - Oggetto - Estensione alla esperibilità o alla validità del pignoramento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di espropriazione di somme di pertinenza di un'Amministrazione provinciale.
Stato
decisa il 2009-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606614-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Il processo di cognizione instaurato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, in caso di sua mancata o contestata dichiarazione nel relativo processo esecutivo, è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare del diritto alla consegna delle cose o al pagamento delle somme dovute; ne consegue che la sentenza con cui esso si conclude non spiega efficacia di giudicato su questioni estranee, come quelle attinenti alla esperibilità o alla validità del pignoramento o comunque ad una qualità del credito del debitore esecutato, come la sua impignorabilità, potendo esse costituire unicamente oggetto di opposizione all'esecuzione "ex" art.615 cod. proc. civ. (Affermando detto principio, la S.C. ha negato che in riferimento al pignoramento presso terzi di somme di pertinenza di un'Amministrazione provinciale, il giudicato sull'accertamento dell'obbligo del terzo si estendesse alla questione della anteriorità del pignoramento rispetto alla data della delibera di assoggettamento delle somme pignorate a vincolo di indisponibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)