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Sez. 1, Sentenza n. 350 del 08/02/1974 (Rv. 368022 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPOSSIBILITA MATERIALE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368022-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPOSSIBILITA MATERIALE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*

L'art 2935 cod civ, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilita legale, non anche alla possibilita materiale di esercitare il diritto: semplici ostacoli di fatto, percio, tra cui la stessa ignoranza del proprio diritto (non imputabile a fatto doloso della controparte), non impediscono il decorso della prescrizione. (V 2165'72, mass n 359418; 1482'71, mass n 351802).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)