Sez. 5, Sentenza n. 6202 del 03/05/2001 (Rv. 546417 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Dichiarazione presentata dal titolare dell'impresa familiare - Rettifica - Emanazione e notifica alla società in nome collettivo successivamente costituita tra il titolare dell'impresa familiare ed i suoi collaboratori con contestuale conferimento d'azienda - Avviso di rettifica - Nullità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di IVA, la rettifica della dichiarazione presentata dal titolare dell'impresa familiare, emessa e notificata nei confronti della società in nome collettivo successivamente costituita tra il titolare dell'impresa familiare ed i suoi collaboratori con contestuale conferimento dell'azienda, è nulla, ancorché la costituzione della società sia avvenuta ai sensi dell'art. 3, sedicesimo comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 179, dovendo l'accertamento essere effettuato nei confronti del soggetto che, in quell'annualità d'imposta, era il titolare dell'impresa, anziché nei confronti della società intimata, non determinando il conferimento d'azienda, in siffatta ipotesi, la successione nell'"universum ius" del conferente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)