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Sez. 1, Sentenza n. 10184 del 17/10/1997 (Rv. 508970 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Tributi doganali - Interessi dovuti per il tardivo pagamento - Decorrenza - Dalla verificazione del presupposto di imposta ex art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Nozione.
Stato
decisa il 1997-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508970-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia di tributi doganali e con riferimento agli interessi dovuti per il tardivo pagamento dei relativi importi, la disposizione dell'art. 86 del t.u. 23 gennaio 1973 n. 43 (come quella precedente contenuta nell'art. 17 del d.P.R. 2 febbraio 1970 n. 62) - che ne prevede il computo per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile - assume quest'ultima espressione ("in cui il credito è divenuto esigibile") come equipollente a quella ("l'obbligazione sorge") contenuta nel precedente art. 36. Pertanto, in applicazione di tale normativa, i suddetti interessi decorrono dal momento in cui si verifica il presupposto dell'obbligazione tributaria, costituito, ai sensi del citato art. 36, dalla "destinazione al consumo" (rispettivamente) entro o fuori il territorio doganale (a seconda che si tratti di merci straniere importate ovvero nazionali esportate da o per paesi extracomunitari); destinazione che si intende a sua volta verificata con la dichiarazione di importazione (o di esportazione) definitiva, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 36. Il fondamento del debito di detti interessi è collegato al ritardo nel pagamento dei diritti doganali dovuti ed in tale ritardo sta la colpa del debitore e non nel motivo che lo ha determinato ed in ordine ad essa vale la presunzione sancita dall'art. 1218 cod. civ., che fa salva la causa non imputabile.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 86, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)