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Sez. 1, Sentenza n. 571 del 22/01/1999 (Rv. 522518 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Importazione temporanea di merci per la lavorazione - Provvedimento autorizzativo e relativo termine - Scadenza - Trasformazione dell'importazione da temporanea in definitiva - Configurabilità - Conseguenze - Novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria - Detentore delle merci per la lavorazione dopo la scadenza del termine - Inclusione - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522518-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

In tema di obbligazioni tributarie per diritti doganali, le disposizioni normative (artt. 175 - 198 T.U. leggi doganali) secondo cui, in caso di importazione temporanea di merci estere, il soggetto detentore delle merci stesse ai soli fini di lavorazione e trasformazione (art. 176) non è obbligato, nel periodo di tempo fissato dal provvedimento autorizzativo all'importazione temporanea (art. 179), al pagamento del tributo (in via solidale con il proprietario) va interpretata nel senso che, scaduto il termine fissato nel provvedimento autorizzativo "de quo", l'importazione temporanea si trasforma in definitiva, con la conseguenza che, in tal caso, rientra tra i soggetti passivi dell'obbligazione, oltre al proprietario delle merci estere, "chiunque le detenga" (art. 56 T.U. citato) dopo la scadenza del termine (momento che coincide, "ex lege", con quello della loro presumibile immissione al consumo nel territorio nazionale), e, pertanto, anche il semplice detentore a fini di lavorazione dei beni per conto terzi (a meno che il detentore stesso non dimostri che le merci sono state riesportate, entro il termine previsto, da lui direttamente, ovvero dal loro proprietario).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 175, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 176, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 191, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)