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Sez. L, Sentenza n. 1563 del 02/03/1983 (Rv. 426390 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTI INDIVIDUALI E PATTI COLLETTIVI - DIVERGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426390-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTI INDIVIDUALI E PATTI COLLETTIVI - DIVERGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A norma degli artt. 2077 e 2099 cod. civ., le pattuizioni individuali sulla misura della retribuzione non sono svincolate dalla Determinazione della contrattazione collettiva; pertanto, in caso di divergenza fra quest'ultima ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento, e cioè della individuazione globale del trattamento più favorevole, e non già sulla base al criterio del cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari. Questo principio può, peraltro, essere derogato nel caso in cui ciò sia specificamente disposto dai contratti collettivi oppure se le parti abbiano attribuito alla eccedenza della retribuzione individuale rispetto ai minimi tabellari la particolare natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente (cosiddetto premio di merito), nel qual caso tale compenso deve essere cumulato al minimo tabellare più favorevole fissato da un posteriore contratto collettivo. (Conf 5823/80, mass n 409648; (Conf 429/78, mass n 389731).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)