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Sez. L, Sentenza n. 4505 del 28/07/1984 (Rv. 436405 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SUPERMINIMO - ASSORBIMENTO NEI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436405-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SUPERMINIMO - ASSORBIMENTO NEI MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - LIMITI.*

L'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari (o cosiddetto superminimo), che sia stata individualmente pattuita, sia pure a livello aziendale e per una particolare categoria di lavoratori, è normalmente soggetta al principio generale dello assorbimento nei miglioramenti retributivi contemplati dalla disciplina collettiva, salvo che non sia da questa diversamente disposto ovvero che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la particolare natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti del dipendente od alla particolare qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente stesso. (V 5062/83, mass n 429922; (V 1563/83, mass n 426390; (Conf 602/84, mass n 432841).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)