Sez. L, Sentenza n. 2487 del 19/05/1978 (Rv. 391858 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nel sistema di trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro dei ferrotramvieri, istituito con il RD n 148 del 1931 e con il relativo regolamento, nel concetto di retribuzione normale, da considerarsi come base del computo, ai fini della liquidazione dell'indennita di buonuscita, di fonte sia legale che contrattuale, debbono ricomprendersi tutte le indennita aggiuntive ed elementi necessari di carattere continuativo e di ammontare determinato, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilita ed altri eventuali emolumenti che dette caratteristiche rivestono. Questo principio, della omnicomprensivita della retribuzione - costituendo un limite all'autonomia esercitata, in Sede di contrattazione collettiva, ai sensi dell'art 1 del citato RD n 148 del 1931 - deve essere applicato per individuare la portata dell'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948, al riguardo dell'indennita di buonuscita per i ferrotramvieri collocati in quiescenza avendo maturato il diritto alla pensione. (V 560/78, mass n 382176; (V 4069/76, mass n 382734; (V 3676/76, mass n 382399; (V 320/76, mass n 378999; (V 124/75 Corte cost).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)