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Sez. 5 - , Sentenza n. 13777 del 15/01/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) Rv. 278989 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Contrasto di giudicati - Riferibilità all’elemento psicologico del reato - Possibilità – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278989-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, l'inconciliabilità dei fatti storici che consente di attivare il mezzo straordinario di impugnazione per contrasto di giudicati, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., può riferirsi anche all'elemento psicologico del reato, quando la prova di quest'ultimo sia fondata su elementi di fatto la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata poi esclusa da una successiva pronuncia. (Fattispecie in cui l'imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale componente del consiglio di amministrazione di una holding di un gruppo imprenditoriale, e assolto per mancanza di dolo quale componente del collegio sindacale di una delle società operative del gruppo, in cui la Corte ha escluso ricorressero i presupposti per la revisione in quanto il giudizio di consapevolezza dell'imputato dello stato di dissesto della capogruppo poggiava su circostanze di fatto non smentite, nel loro concreto accadimento, nel giudizio assolutorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)