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Sez. 5, Sentenza n. 6845 del 11/12/2025 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289508-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Contrasto di giudicati - Riferibilità all'elemento psicologico del reato - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289508-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, l'inconciliabilità dei fatti storici che consente di attivare il mezzo straordinario di impugnazione per contrasto di giudicati, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., può riferirsi anche all'elemento psicologico del reato, quando la prova di quest'ultimo sia fondata su elementi di fatto la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata poi esclusa da una successiva pronuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la rilevanza, ai fini dell'accoglimento della istanza di revisione, della pronuncia assolutoria del coimputato, sul solo presupposto che quest'ultimo fosse stato assolto per carenza dell'elemento soggettivo del reato, senza esaminare in concreto il tema della inconciliabilità dei fatti storici come ricostruiti delle due sentenze).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)