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Sez. L, Sentenza n. 10510 del 01/06/2004 (Rv. 573342 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Misure tassativamente richieste dalla legge e accorgimenti suggeriti dalla tecnica - Adozione da parte del datore di lavoro - Necessità - Obbligo di adozione di ogni cautela possibile - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Natura - Responsabilità oggettiva - Configurabilità - Esclusione - Riferibilità dell'evento dannoso in ogni caso a colpa del datore di lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573342-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. - che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva - non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)