Sez. L, Sentenza n. 4404 del 24/02/2009 (Rv. 607744 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione globale in misura inferiore - Legittimità - Esclusione - Motivazione sulle singole voci escluse o ridotte - Necessità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d'una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)