Sez. L, Sentenza n. 4980 del 08/03/2006 (Rv. 587589 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Quantificazione - Utilizzazione di criteri tabellari od equitativi - Legittimità - Necessità di adeguare l'importo alla reale gravità del caso concreto - Sussistenza - Liquidazione simbolica - Legittimità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno morale, per la sua natura, è collegato intimamente alla entità ed intensità della sofferenza, sicché qualunque criterio di liquidazione, puramente equitativo o tabellare, deve essere "personalizzato" ed adeguato al caso concreto; inoltre, con riguardo anche a tale tipo di danno derivante da infortunio sul lavoro, la valutazione da compiere in sede giudiziale in funzione della liquidazione non può essere astratta o meramente simbolica, dovendosi, invece, tener conto delle concrete modalità dell'infortunio e della gravità della colpa del datore di lavoro, nonché delle conseguenze psichiche permanenti, eventualmente individuate anche in virtù di apposita consulenza medico-legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)