Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 16/05/2003 (Rv. 563160 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Quantificazione - Utilizzazione dei criteri tabellari utilizzati per il danno biologico - Legittimità - Necessità di adeguare l'importo alla reale gravità del caso concreto - Sussistenza - Liquidazioni simboliche - Legittimità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La liquidazione del danno morale deve essere effettuata dal giudice in via equitativa, e può legittimamente avere come base le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando in questo caso alla quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purché il risultato in tal modo raggiunto venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a quantificazioni puramente simboliche o irrisorie, anche laddove queste costituissero il risultato massimo conseguibile derivante dall'applicazione delle c.d. tabelle.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)