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Sez. 3, Sentenza n. 20140 del 18/10/2005 (Rv. 585240 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Responsabilità solidale tra coobbligati - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Disciplina ex art. 332 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585240-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

In ipotesi di responsabilità solidale tra coobbligati, vertendosi in causa scindibile (art. 332, cod.proc. civ.), nel caso in cui l'appello venga proposto nei confronti di uno solo dei litisconsorti, la integrazione del contraddittorio erroneamente disposta dal giudice non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato pretermesso, qualora, nelle more, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)