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Sez. 1, Sentenza n. 5522 del 29/10/1984 (Rv. 437189 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO DELLA PARTE DAVANTI AL GIUDICE DEL MERITO, NON MUNITO DI PROCURA PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437189-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO DELLA PARTE DAVANTI AL GIUDICE DEL MERITO, NON MUNITO DI PROCURA PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La notificazione del ricorso per Cassazione su istanza del procuratore domiciliatario della parte davanti al giudice del merito, privo di mandato per la proposizione del ricorso medesimo, deve essere ritenuta inesistente, stante la non riferibilità dello atto a detta parte, con la conseguenza dell'inammissibilità della impugnazione, indipendentemente dall'eventuale Costituzione della controparte. (Conf 4292/81, mass n 414977; (Conf 931/81, mass n 411453; (Conf 1/79, mass n 396004).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)