diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 931 del 16/02/1981 (Rv. 411453 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DEL PROCURATORE DELLA PARTE NEL GIUDIZIO DI MERITO ANZICHE DI QUELLO MUNITO DEL MANDATO SPECIALE - INESISTENZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411453-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DEL PROCURATORE DELLA PARTE NEL GIUDIZIO DI MERITO ANZICHE DI QUELLO MUNITO DEL MANDATO SPECIALE - INESISTENZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

La notificazione del ricorso per Cassazione ad istanza del procuratore della parte nel precedente giudizio di merito, anziche di quello munito del mandato speciale per la proposizione di tale ricorso, non e riferibile alla parte medesima, ed e, conseguentemente, affetta da giuridica inesistenza, la quale implica l'inammissibilita dell'impugnazione, a prescindere dall'eventuale Costituzione della controparte. (Conf 1/79, mass n 396004).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)