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Sez. 3, Sentenza n. 4292 del 02/07/1981 (Rv. 414977 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DEL DIFENSORE IN APPELLO DELLA PARTE RICORRENTE, NON MUNITO DI PROCURA PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414977-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DEL DIFENSORE IN APPELLO DELLA PARTE RICORRENTE, NON MUNITO DI PROCURA PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Poiche la legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art 137 cod proc civ, alla parte ovvero al difensore munito di mandato, e inammissibile il ricorso per Cassazione la cui notificazione sia avvenuta ad istanza del difensore in appello della parte ricorrente, non investito di mandato per il giudizio di Cassazione. (V 1/79, mass n 396004; (V 1613/75, mass n 375208; (Conf 931/81, mass n 411453).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)