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Sez. U, Sentenza n. 1 del 03/01/1979 (Rv. 396004 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA - SOGGETTI LEGITTIMATI - DOMICILIATARIO DELLA PARTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE; NOTIFICAZIONE SU ISTANZA DI UN LEGALE INDICATO ESCLUSIVAMENTE COME DOMICILIATARIO; INAMMISSIBILITA).*
Stato
decisa il 1979-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396004-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA - SOGGETTI LEGITTIMATI - DOMICILIATARIO DELLA PARTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE; NOTIFICAZIONE SU ISTANZA DI UN LEGALE INDICATO ESCLUSIVAMENTE COME DOMICILIATARIO; INAMMISSIBILITA).*

La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art 137 cod proc civ, alla parte, ovvero al difensore munito di mandato, e come tale abilitato a svolgere tutte le attività non riservate personalmente alla parte medesima, ma non anche al domiciliatario, il quale, ove non cumuli siffatta qualifica con quella di difensore, ha la sola funzione di sostituire la parte nella ricezione di Atti ad essa notificati, senza alcun potere di impulso e di attivita processuale. Pertanto, la notificazione, che sia stata effettuata ad istanza di detto domiciliatario, e, quindi, da soggetto assolutamente carente del relativo potere, non e in alcun modo riferibile all'interessato, e, conseguentemente, e inesistente come atto di quel soggetto; inesistenza deducibile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno dichiarato l'inammissibilita del ricorso per regolamento di giurisdizione, che risultava notificato su istanza di un legale indicato, nel ricorso stesso, esclusivamente come domiciliatario, essendo stata la procura conferita soltanto ad altro avvocato). (Conf 1613/75, mass n 375208; (Conf 2002/68, mass n 334038; (contra 4280/76, mass n 382983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)