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Sez. 1, Sentenza n. 26633 del 10/06/2008 Ud. (dep. 02/07/2008) Rv. 240858 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Valutazione discrezionale - Possibilità di concedere di ufficio il beneficio - Interesse contrario dell'imputato - Dimostrazione della concreta utilità del beneficio - Necessità.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240858-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen., il giudice può anche di ufficio disporre la sospensione condizionale della pena, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla lievità della sanzione inflittagli, una valutazione in concreto di utilità della concessione del beneficio per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la "ratio" dell'istituto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile l'utilità della sospensione condizionale concessa di ufficio dal giudice nell'irrogare una modesta ammenda).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)