Sez. 1, Sentenza n. 45484 del 11/11/2004 Ud. (dep. 24/11/2004) Rv. 229815 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Concessione per condanna a pena dell'ammenda - Obbligo del giudice di motivazione sull'utilità del beneficio per l'imputato - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In caso di condanna a pena dell'ammenda sospesa condizionalmente il giudice ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla levità della pena pecuniaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)