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Sez. 1, Sentenza n. 45484 del 11/11/2004 Ud. (dep. 24/11/2004) Rv. 229815 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Concessione per condanna a pena dell'ammenda - Obbligo del giudice di motivazione sull'utilità del beneficio per l'imputato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229815-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In caso di condanna a pena dell'ammenda sospesa condizionalmente il giudice ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla levità della pena pecuniaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)