Sez. 3, Sentenza n. 28690 del 09/02/2017 Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270588 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Valutazione discrezionale - Possibilità di concedere di ufficio il beneficio - Interesse contrario dell'imputato - Dimostrazione della concreta utilità - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest'ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)