Sez. 1, Sentenza n. 357 del 11/12/1998 Ud. (dep. 14/01/1999) Rv. 212300 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Valutazione discrezionale - Possibilità di concedere di ufficio il beneficio - Interesse contrario dell'imputato - Ponderazione dei valori coinvolti - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dall'art.163 c.p., il giudice può anche di ufficio concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo prevalere su un contrario interesse dell'imputato l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione. Di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta dimostrazione. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva concesso di ufficio il beneficio della sospensione condizionale in relazione ad una lieve ammenda e l'imputato ricorrente si duoleva di tale concessione, a suo dire pregiudizievole per una eventuale futura fruizione del beneficio stesso. Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha censurato l'assenza di utilità del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)