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Sez. 1, Ordinanza n. 15482 del 22/07/2005 (Rv. 583045 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Competenza territoriale per le domande di equa riparazione - Art. 3 legge cit. - Applicabilità ai ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in giudizi svoltisi dinanzi alla S.C. - Esclusione - Comuni regole di competenza territoriale, con riferimento agli artt 20 e 25 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583045-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La competenza territoriale sulla domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del giudizio svoltosi dinanzi alla S.C segue le ordinarie regole codicistiche (concorrenza dei fori alternativi del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ex artt. 20 e 25 cod. proc. civ.), in quanto l'unicità e non distrettualità della collocazione ordinamentale della Corte di legittimità rendono inapplicabile il criterio speciale di competenza territoriale, insuscettibile di applicazione analogica, stabilito dall'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)