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Sez. L, Sentenza n. 4267 del 01/07/1981 (Rv. 414940 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414940-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - LIMITI.*

Nell'Esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non e condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonche del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa Azione a quella formalmente proposta. (V 3611/80, mass n 407461; (Conf 3082/80, mass n 406840).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)