Sez. 1, Sentenza n. 661 del 26/01/1988 (Rv. 457111 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - INDENNIZZO - DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE PATTIZIA - TRASFORMAZIONE IN DEBITO DI VALUTA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - INDENNIZZO - DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE PATTIZIA - TRASFORMAZIONE IN DEBITO DI VALUTA.*
Con riguardo all'Assicurazione contro i danni - nel cui ambito va ricondotta l'Assicurazione contro gli infortuni - il debito d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto nella sua espressione monetaria nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicuratore ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Peraltro la liquidazione pattizia del danno, al pari di quella operata da arbitri nominati dalle parti, vale a trasformare il debito di valore dell'assicuratore in debito di valuta non più soggetto a rivalutazione. (V 4883/87, mass n 453501; (Conf 3017/86, mass n 446026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1909, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)