Sez. 1, Sentenza n. 4883 del 04/06/1987 (Rv. 453501 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DEBITO DELL'ASSICURATORE - NATURA - DEBITO DI VALORE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DEBITO DELL'ASSICURATORE - NATURA - DEBITO DI VALORE.*
Nell'Assicurazione contro i danni (nella specie, contro il furto), il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato è debito di valore, e come tale è suscettibile di automatico adeguamento in relazione alla sopravvenuta svalutazione, poiché, anche quando venga convenzionalmente mantenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, assolve una funzione di reintegrazione di perdita patrimoniale. (Conf 3017/86, mass n 446026; (Conf 5437/84, mass n 437132; (Conf 1582/80, mass n 405151; (Conf 5999/80, mass n 409775; (contra 3088/85, mass n 440781, con riferimento al caso di Assicurazione contro gli infortuni).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)