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Sez. 1, Sentenza n. 3017 del 03/05/1986 (Rv. 446026 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - INDENNIZZO - DEBITO DI VALORE - CONTENIMENTO NEI LIMITI DI UN MASSIMALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446026-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - INDENNIZZO - DEBITO DI VALORE - CONTENIMENTO NEI LIMITI DI UN MASSIMALE - IRRILEVANZA.*

In tema di Assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'Assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. (V 5437/84, mass n 437132; (V 5999/80, mass n 409775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1909, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)