Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005 (Rv. 586089 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice - Giudizio di cassazione - Riunione di ricorsi contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. civ., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest'ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l'altro di assicurare l'economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)