Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006 (Rv. 588519 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice - Giudizio di cassazione - Riunione di ricorsi contro sentenze diverse pronunciate nella stessa causa e legate l'una all'altra da rapporto di pregiudizialità - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi e sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)