Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 23/02/1999 Cc. (dep. 18/03/1999) Rv. 213880 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO | Applicabilità dell'art. 129 c.p.p. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO
All'archiviazione disposta dal giudice a norma degli artt. 408 e 411 cod. proc. pen. non si applica l'art. 129 cod. proc. pen., che al secondo comma dispone la prevalenza delle cause di declaratoria di non punibilità di natura sostanziale rispetto a quelle connesse alla estinzione del reato. Ed invero la norma dell'art. 129 cod. proc. pen. è dettata per "ogni stato e grado del processo", ed è quindi estranea alla fase in questione, anteriore all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che il giudice al quale sia chiesto il provvedimento di archiviazione non può nell'analisi e nelle conclusioni formulare affermazioni "in malam partem", facendo precedere alle indicazioni del motivo formale per il quale è disposta l'archiviazione una motivazione sostanziale, che concerna la configurabilità del reato e la responsabilità dell'indagato in ordine ad esso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il provvedimento del Gip avesse assunto natura diversa da quella meramente dichiarativa e delibativa propria del decreto di archiviazione, e contenesse uno specifico accertamento "in malam partem" espresso verso persone nei cui confronti l'azione penale non era stata esercitata, e lo ha annullato ravvisandone l'abnormità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)