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Sez. 5, Sentenza n. 4903 del 12/11/1996 Cc. (dep. 18/03/1997) Rv. 207901 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO | Dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'indagato - Applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Motivazione in ordine all'insussistenza di prove evidenti dell'innocenza - Esclusione - Abnormità del provvedimento di applicazione adottato "de plano" dal Gip - Sussistenza - Adozione del provvedimento di archiviazione ex art. 411 cod. proc. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207901-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO

L'art. 129 cod. proc. pen. non può trovare applicazione prima della fase processuale vera e propria: nella fase delle indagini preliminari il procedimento può giungere a conclusione solo a seguito di archiviazione, ai sensi dell'art. 409 o 408 cod. proc. pen. in applicazione dell'espressa previsione dell'art. 411 cod. proc. pen. È abnorme perciò il provvedimento con cui, nella fase delle indagini preliminari, il Gip emetta sentenza di non luogo a procedere a carico dell'indagato in conseguenza della morte di questi, pronunciandosi così sulla mancanza della manifesta evidenza degli elementi per procedere al proscioglimento nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)