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Sez. 6, Ordinanza n. 93 del 20/01/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210826 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO | Richiesta di archiviazione per intervenuta remissione di querela - Dovere del giudice di motivare circa la insussistenza di prove circa la innocenza dell'indagato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210826-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ, ESTINZIONE DEL REATO, FATTO NON PREVISTO COME REATO

Qualora il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per la intervenuta remissione della querela, il giudice non ha il dovere di motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all'indagato ex art. 129 cod. proc. pen., che non è applicabile alla fase delle indagini preliminari. È pertanto inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa, sotto il profilo della abnormità, contro il decreto di archiviazione emesso ex art. 411 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)