Sez. L, Sentenza n. 4155 del 04/05/1987 (Rv. 452922 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - INFORTUNIO CAUSATO DA STRESS EMOTIVO - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - INFORTUNIO CAUSATO DA STRESS EMOTIVO - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di infortuni sul lavoro la "causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca - in occasione di lavoro - dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive; pertanto in tale nozione rientra anche lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato, ancorché le conseguenze lesive si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto la sussistenza della "causa violenta" in un'ipotesi in cui il lavoratore era deceduto per aneurisma addominale ed infarto miocardico in occasione di una vivace discussione avuta, per ragioni d'ufficio, col suo superiore gerarchico). (V 6355/85, mass n 443450).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)