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Sez. 6, Ordinanza n. 22138 del 21/03/2002 Cc. (dep. 06/06/2002) Rv. 222235 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione - Rigetto - Ordine del g.i.p. di formulare l'imputazione - Reato per il quale si procede a citazione diretta - Udienza preliminare prevista ex art.409, comma 5, cod. proc. pen. - Esclusione - Decreto di citazione a giudizio - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222235-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il gip - respinta la richiesta di archiviazione - ordini di formulare l'imputazione per un reato ricompreso tra quelli per i quali, ex art.550 cod. proc. pen., si deve procedere a citazione diretta a giudizio, il pubblico ministero ha l'obbligo di emettere decreto di citazione a giudizio a norma dell'art.552 e non deve restituire degli atti al gip perché fissi l'udienza preliminare, prevista dell'art.409, comma 5. (Nella fattispecie è stata ritenuta legittima la restituzione degli atti al pubblico ministero che aveva richiesto al gip, dopo avere formulato l'imputazione, di fissare l'udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)