Sez. 1, Ordinanza n. 19492 del 06/10/2005 (Rv. 584099 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Pregiudizialità - Nozione - Rapporti tra azione di accertamento del credito ed azione di nullità, simulazione, revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La pregiudizialità che rende necessaria la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo soltanto quella che può dar luogo ad un contrasto tra giudicati, non è ravvisabile nei rapporti tra la domanda di accertamento del credito e l'azione di simulazione, nullità o revocatoria proposta dal creditore nei confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dal debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 1418, Cod. Proc. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)