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Sez. L, Sentenza n. 9947 del 21/07/2001 (Rv. 548379 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE | Specificità della nota - Liquidazione dei diritti e degli onorari in difformità dalla stessa - Specifica indicazione delle singole voci non dovute, o dovute in misura minore - Necessità.
Stato
decisa il 2001-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548379-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE

In tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il controllo di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, il giudice di merito, in presenza di una specifica nota relativa alle spese, ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato, ove non liquidi gli stessi in conformità della nota, è tenuto ad indicare sia le voci per le quali non li ritiene dovuti, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi.(Alla stregua del principio espresso in massima, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva utilizzato la formula "le spese liquidate come da dispositivo", indicando in misura globale le spese relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, e specificando la parte concernente quest'ultimo, sempre in misura globale, senza precisare l'ammontare delle singole spese e senza indicare le ragioni per le quali la liquidazione per avvenuta in misura palesemente inferiore ai minimi tariffari.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)