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Sez. 2, Sentenza n. 11006 del 26/07/2002 (Rv. 556245 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Liquidazione delle spese, diritti ed onorari in un'unica somma - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556245-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

Il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un'unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma dato che tale specificazione consente anche di determinare l'importo della somma liquidata per i diritti e le spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)