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Sez. L, Sentenza n. 6850 del 13/12/1982 (Rv. 424495 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE - NATURA - FUNZIONE - INTERVENTO PER MERE FINALITÀ ISTRUTTORIE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DELL'ORDINE DI INTERVENTO - INCENSURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424495-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE - NATURA - FUNZIONE - INTERVENTO PER MERE FINALITÀ ISTRUTTORIE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DELL'ORDINE DI INTERVENTO - INCENSURABILITÀ.*

L'intervento in causa per ordine del giudice trascende l'interesse delle parti originarie ed è strumentale a quello di realizzare l'economia dei giudizi e di prevenire giudicati contraddittori che possono verificarsi qualora vengano decise separatamente cause caratterizzate da elementi comuni, talché, nell'ambito di questa esigenza ed in corrispondenza della diversa direzione in cui può manifestarsi - dal punto di vista sostanziale - la comunanza di cause, costituisce il presupposto essenziale per l'intervento coatto del terzo; questo può essere disposto sia per evitare al chiamato gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti, sia per indurre chi agisce ad estendere nei suoi confronti la domanda, ma non anche per mere finalità istruttorie, rappresentando, peraltro, le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti dell'ordine di intervento una prerogativa esclusiva del giudice di primo grado, non suscettibile di Sindacato nelle fasi successive ed, in particolare, in Sede di legittimità. (V 5133/81, mass n 415922; (V 2271/80, mass n 405942; (V 4432/79, mass n 400977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)