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Sez. 2, Sentenza n. 5246 del 11/06/1997 (Rv. 505125 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE | Sopraelevazione - Natura di "nuova costruzione" - Sussistenza - Disciplina delle distanze legali tra costruzioni su fondi finitimi - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505125-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE

La disciplina delle distanze legali tra costruzioni su fondi finitimi si applica anche alle sopraelevazioni, che rappresentano, a tutti gli effetti, nuove costruzioni, come espressamente prevedeva l'art. 571, ultimo capoverso, del codice civile abrogato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. Abrog. art. 571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)