Sez. L, Sentenza n. 5046 del 24/05/1994 (Rv. 486743 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani) | Ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito - Diritto alla pensione sociale diretta - Limite di reddito cumulato con quello del coniuge ex art. 26 legge n. 153 del 1969 - Illegittimità costituzionale, ex sent. n. 88 del 1992 per mancata previsione di un meccanismo differenziato di determinazione di detti anziani divenuti invalidi - Conseguente modificazione del tetto massimo di reddito per questi ultimi - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani)
Per la sussistenza del diritto alla pensione sociale diretta, prevista per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi, a seguito della sentenza della Corte cost. 9 marzo 1992 n. 88 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi - il tetto massimo di reddito previsto dalla norma citata è stato modificato nel senso che per gli ultrasessantacinquenni coniugati che siano anche invalidi l'importo dei redditi complessivi dei due coniugi deve essere superiore - secondo scelte discrezionali del legislatore o, in mancanza, concrete determinazioni del giudice - rispetto a quello fissato dalla legge per i non invalidi.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)