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Sez. L, Sentenza n. 10163 del 25/07/2001 (Rv. 548478 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) | Ultrasessantacinquenni - Diritto alla pensione sociale diretta - Limite di reddito cumulato con quello del coniuge ex art. 26 legge n. 153 del 1969 - Illegittimità costituzionale ex sentenza n. 88 del 1992 - Conseguente modificazione del tetto massimo di reddito per la suddetta categoria di anziani divenuti invalidi - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548478-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI)

Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.88 del 1992, l'ultrasessantacinquenne invalido ha diritto alla pensione diretta purché il suo reddito, aumentato di quello del coniuge, non superi determinati limiti, che devono essere superiori a quelli previsti per l'ultrasessantacinquenne non invalido e che devono essere fissati dal giudice di merito in considerazione del caso concreto, cioè delle esigenze di cura e di assistenza delle relative spese imposte dalla invalidità patita. A tal fine per le fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 3, comma sesto, della legge n. 335 del 1995 - che ha introdotto una nuova disciplina della materia, ma priva di efficacia retroattiva e quindi inidonea a colmare per il passato il vuoto normativo creatosi per effetto della menzionata pronuncia della Corte costituzionale - un criterio applicabile, in alternativa a quello desumibile dalla disciplina dettata in materia di assegni per il nucleo familiare, è quello indicato dall'art. 545, comma quinto, cod. proc. civ..(Nella specie il giudice del merito nella sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto di trarre dal citato art. 545, comma quinto, cod. proc. civ. un principio di carattere generale secondo cui la fonte reddituale dalla quale qualsiasi soggetto trae il proprio sostentamento non può essere sacrificata oltre un certo limite per il soddisfacimento di diritti vantati da altri soggetti e aveva fatto applicazione di tale principio nel senso che, essendo la ricorrente nullatenente e dovendo quindi prendersi in considerazione esclusivamente il reddito del coniuge, tale reddito poteva avere rilievo soltanto per la metà del suo ammontare).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)