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Sez. 3, Sentenza n. 239 del 10/01/2008 (Rv. 600973 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Processo plurisoggettivo in materia di obbligazione solidale passiva - Notificazione della sentenza nei confronti di una sola delle parti - Decorrenza del termine di impugnazione anche nei confronti delle altre parti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600973-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI

Il principio secondo cui, nel processo con pluralità di parti, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, non è applicabile nel caso in cui si verta in tema di obbligazione solidale passiva, perchè questa non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Infatti, nell'ipotesi di cause scindibili o comunque indipendenti, poichè all'interesse sostanziale di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo alla impugnazione, il termine per proporla non può essere unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)