Sez. 3, Sentenza n. 716 del 27/01/1999 (Rv. 522655 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | A società di persone - Impossibilità di notifica presso la sede rilevante ai fini del capoverso dell'art. 19 cod. proc. civ. - Conseguenze - Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Il principio secondo il quale, in tema di società di capitali, la notifica di un atto, ove non possibile nelle forme dell'art. 145, primo e terzo comma cod. proc. civ., deve effettuarsi nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., presso quella che è la sede legale, trova applicazione anche in tema di società di persone (nella specie, una società in nome collettivo) con l'unica particolarità per cui, in questo caso, la sede rilevante ai fini della notifica si rende quella di cui all'art. 19, comma secondo, cod. proc. civ.. Da ciò consegue che, ove essa sede sia nota e non sia stato possibile effettuare la notifica nelle forme di cui all'art. 145 cod. proc. civ., l'atto dovrà essere notificato a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. presso detta sede della società per quanto non dotata di personalità giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)