Sez. 1, Sentenza n. 12004 del 03/12/1993 (Rv. 484606 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile | Atto - Notifica ad una persona giuridica o ad un ente privo di personalità giuridica ex art. 140 cod. proc. civ. - Legittimità - Condizioni.
Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile
Ai fini dell'ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica o ad un ente privo di personalità giuridica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. occorre distinguere a seconda che nell'atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l'ente. Ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile la notificazione ai sensi dell'art. 145, primo o secondo comma, cod. proc. civ., ma si accerti anche la impossibilità di notifica dell'atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell'ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede dell'ente. Quando invece tale persona non sia indicata nell'atto, l'impossibilità della notificazione nella sede dell'ente legittima senz'altro il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)