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Sez. 6, Sentenza n. 7110 del 09/06/1997 Ud. (dep. 18/07/1997) Rv. 208237 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Di stampo mafioso - Aggravante ex art. 7 Decreto Legge n. 152 del 1991 - Ambito di applicazione - Condizioni - Agevolazione oggettiva dell'attività.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208237-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

L'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 conv. nella Legge 12 luglio 1991 n. 203, non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito un appartenente ad un'associazione mafiosa, essendo all'uopo necessario che sia accertato la oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione dalla consorteria mafiosa. Non basta, quindi, il solo fatto che il soggetto favorito faccia parte del sodalizio criminoso (tale circostanza configura la diversa aggravante di cui al secondo comma dell'art. 378 cod. pen.), ma occorre un "quid pluris", e cioè che l'azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo, ad agevolare l'attività posta in essere dal detto sodalizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 lett. B, Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)