Sez. 6, Sentenza n. 1795 del 21/05/1998 Cc. (dep. 24/06/1998) Rv. 211253 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Associazione per delinquere di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 203 - Agevolazione della latitanza di un esponente dell'associazione - Sussistenza dell'aggravante - Condizioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
È ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 quando il reato di favoreggiamento per proteggere la latitanza di un esponente di un'associazione per delinquere di tipo mafioso abbia la possibilità di influire sull'esistenza dell'organismo criminale, nel senso di contribuire ad evitarne l'eventuale crisi funzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)